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ATTO COSTITUTIVO

DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominata

"ORATORIO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO"

L'anno 2017, il mese di gennaio, il giorno 27, in Roma (Rm), presso la sede legale della costituenda associazione, sita in via dei Genieri, 12 presenti i signori:

  1. Pizzuti Paolo
  2. Pincini Andrea
  3. Spica Carmelo
  4. Avolio Edoardo
  5. Perazzo Pietro
  6. Alpestre Alessandro
  7. Aquilini Alessio
  8. Vedovato Tiziano
  9. Marino Cosimo
  10. Sortino Davide
  11. Manfré Luigi
  12. Palladini Matteo
  13. Mugianesi Patrizio
  14. Di Stefano michele
  15. D'Ettorre Vito
  16. Russo Giuseppe

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e ss.mm.ii. (in seguito, anche solamente “l. 383/2000”), tra i Signori di cui sopra l'Associazione di promozione sociale denominata “ORATORIO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO".

ARTICOLO 2

L'associazione ha la propria sede legale in Roma, Via dei Genieri 12, presso la Parrocchia San Giuseppe da Copertino.

ARTICOLO 3

L'associazione ha come scopo l’educazione e la formazione della gioventù attraverso la promozione di attività sportive, culturali, turistiche e ricreative secondo i principi e le finalità della Chiesa Cattolica, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 383/2000. L’associazione è parte integrante della Parrocchia San Giuseppe da Copertino.

ARTICOLO 4

La rappresentanza legale dell’associazione è attribuita al Presidente, nella persona del Parroco p.t., come da organigramma stabilito dall’art. 6 del presente atto.

ARTICOLO 5

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 6

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. In accordo con l’art. 3, comma 1, lett. d), della l. 383/2000, i proventi delle attività che rappresentano l’oggetto sociale della costituenda associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. In ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. e), della l. 383/2000, gli associati hanno altresì l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali individuate dallo statuto, al presente allegato.

ARTICOLO 7

Il Presidente dell’associazione “Oratorio San Giuseppe da Copertino” è il Parroco pro tempore della Parrocchia san Giuseppe da Copertino in Roma. Il parroco nomina il Vice Presidente e il Segretario.

La carica di tesoriere viene ricoperta da un membro designato dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia san Giuseppe da Copertino.

I delegati alle varie attività sono eletti tra i Consiglieri.

Tutte le cariche, ad eccezione del Presidente, hanno durata di anni tre.

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, La Giunta sia composta dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre consiglieri da loro scelti e nominano a farne parte i signori:

Perazzo Pietro

Marino Cosimo

Vedovato Tiziano

ARTICOLO 8

L’ammissione dei soci è su base volontaria e possono associarsi al "Oratorio San Giuseppe da Copertino" quanti lo desiderino, pur nel rispetto dell’oggetto sociale, della natura e dei principi ispiratori, a prescindere dalla nazionalità, dalla religione e dal sesso. L’adesione può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, mediante compilazione di appositi moduli reperibili presso la sede legale della società, oppure nel sito web della Parrocchia di riferimento, previo versamento della quota associativa.

Il presidente può proporre al Consiglio l’esclusione degli associati la cui vita e attività contrastino apertamente con le finalità associative. Su tale proposta, il Consiglio si esprime con votazione segreta, a maggioranza di 2/3 + 1.

Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e contribuire ad indirizzarne l’attività, conformemente ai principi ispiratori e all’oggetto sociale di cui all’art. 3 del presente atto costitutivo, nonché nel rispetto dello statuto ad esso allegato.

Gli associati hanno l’obbligo di operare in vista delle finalità dell’associazione mantenendo sempre un clima di fraterna e costruttiva collaborazione.

ARTICOLO 9

I rendiconti economico-finanziari sono redatti a cura del Tesoriere a chiusura dell’esercizio sociale.

I rendiconti sono presentato al Consiglio per l’approvazione, da effettuarsi con la maggioranza di 2/3 + 1, e successivamente sono presentati all’assemblea annuale dei soci, per finalità di mera conoscenza.

ARTICOLO 10

Nel rispetto dell’art. 3, comma 1, lett. i), della l. 383/2000, l’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta mediante apposita decisione del Consiglio, all’uopo convocato dal Segretario dell’Associazione, su impulso del Presidente p.t.. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta degli associati e deve risultare da verbale di scioglimento redatto dal Segretario, sottoscritto dai Consiglieri e dal Presidente. Conformemente all’art. 3, comma 1, lett. l), della l. 383/2000, nel caso di scioglimento dell’associazione, così come nei casi di cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 11

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su sei articoli di seguito specificati, steso su tre fogli dattiloscritti.